Art. 4.

      1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

      «4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai ciechi civili assoluti, di cui all'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, ai sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970,

 

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n. 381, e successive modificazioni, titolari di pensione, e ai soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222».